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Statuto del Comitato PDF Stampa E-mail

 

COMITATO DI QUARTIERE MILLEVOI-ARDEATINA
STATUTO
Articolo 1
(TERRITORIO DEL QUARTIERE)
Il territorio del quartiere Millevoi-Ardeatina e il logo ufficiale del Comitato di Quartiere (che rappresenta in forma stilizzata il territorio del quartiere delimitato da via Ardeatina e via Millevoi) sono quelli riportati, rispettivamente, negli allegati "A" e "B" dell’atto costitutivo. 
Articolo 2
(SEDE)
La sede del Comitato di Quartiere è in Roma, Via Andrea Millevoi n. 43 (CAP 00178), presso il Centro Commerciale Ardeatina 2000. L’ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 3
(FINALITÀ DEL COMITATO DI QUARTIERE)
Il Comitato di Quartiere Millevoi-Ardeatina è espressione dei cittadini che vivono ed operano sul suo territorio.- Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi dei cittadini rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel quartiere.Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere Millevoi-Ardeatina si propone di:promuovere, anche d’intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;monitorare e salvaguardare l’assetto e il decoro urbano;promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei disagi sociali e dei problemi dei giovani, delle donne e degli anziani;promuovere d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;promuovere informazione mediante la pubblicazione di un foglio informativo di quartiere, con diffusione telematica o cartacea. 
Articolo 4
(ORGANI DIRETTIVI DEL COMITATO DI QUARTIERE)
Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:-il Consiglio Direttivo;l’Ufficio di Presidenza;  
Articolo 5
(CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Comitato di Quartiere, si compone di 15 (quindici) membri, eletti con pubblico voto secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni.-Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.Il Consiglio Direttivo, entro i primi 15 giorni dell’ultimo trimestre del triennio di durata in carica, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato.Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione alla cittadinanza della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.L’incarico, non retribuito, di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Presidente e membro di Commissione, è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato.Il Consigliere assente nell’arco di un anno solare a tre riunioni consecutive ordinarie del Consiglio Direttivo, o che si sia trasferito in altro quartiere, decade dalla carica e ad esso subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti. Così il primo dei non eletti subentra al consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo cessato dall’incarico.Viene considerato assente il consigliere che, pur intervenuto, abbandona la riunione prima che sia terminata la discussione dell’argomento posto al 1° punto dell’ordine del giorno.  
Articolo 6
(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l’attività del Comitato di quartiere, in particolare provvede:-alla nomina dell’Ufficio di Presidenzaalla nomina dei Presidenti delle commissioni stabilendo le competenze di tali commissioni e dando gli indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi specifici;alla nomina del Direttore e dell’Ufficio di Redazione del foglio informativo di quartiere;all’approvazione del Regolamento che disciplina l’attività del foglio informativo di quartiere;all’approvazione delle fonti di finanziamento;all’approvazione del rendiconto di ogni anno solare del Comitato di Quartiere e all’impiego del residuo attivo della gestione;all’approvazione di eventuali spese straordinarie;all’esclusione dei consiglieri assenti a tre riunioni consecutive ordinarie ed alla loro sostituzione con i primi dei non eletti;alla sostituzione, con i primi dei non eletti, dei consiglieri dimissionari, trasferiti o, per qualsiasi motivo impediti;a cambiare la sede del Comitato di Quartiere;alla discussione ed all’approvazione, o meno, delle proposte avanzate dall’Ufficio di Presidenza o dai singoli membri del Consiglio Direttivo ed attinenti l’attività per l’attuazione delle finalità del Comitato di Quartiere.alla modifica del presente statuto;a stabilire la data delle elezioni;a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;a nominare la Commissione elettorale. 
Articolo 7
(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria ed in seduta pubblica, una volta al mese, presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove.- Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.-Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.- Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i detti consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione.-Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione le modalità di convocazione.-Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di presidenza. 
Articolo 8
(COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento di almeno otto componenti del Consiglio Direttivo.-Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.-Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno o più componenti l’Ufficio di Presidenza, o di uno o più Presidenti di commissione devono essere sempre prese con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.-Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto e del Regolamento per le Elezioni devono essere approvate da almeno dieci consiglieri.- Le modifiche, così approvate, per avere piena validità e per essere applicate, devono essere formalizzate con rogito notarile, dopo essere state ratificate dall’assemblea generale di quartiere. 
Articolo 9
(UFFICIO DI PRESIDENZA)
L’Ufficio di Presidenza è composto da:-il Presidente;il Vice Presidente;il Segretario.E’ ammesso a partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, di volta in volta, il Presidente della commissione investita delle attribuzioni oggetto della discussione.
Articolo 10
(ATTRIBUZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA)
L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare sulle questioni di urgenza ed in particolare provvede a:-dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;coordinare l’attività delle commissioni;sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;organizzare il finanziamento del Comitato di Quartiere;Dopo la scadenza del mandato, l’Ufficio di Presidenza, unitamente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per l’espletamento degli affari correnti e sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 
Articolo 11
(CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA)
L’Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, ogni due settimane in un giorno fissato dal Presidente.-L’Ufficio di Presidenza si riunisce presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove.-L’Ufficio di Presidenza, oltre che bi-settimanalmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.- Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.-L’Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.
 Articolo 12
(COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA, VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)
L’Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza, almeno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.-Hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Presidente di commissione di volta in volta convocato.-Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.- In caso di parità, prevale il voto del Presidente.-Delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza.
Articolo 13
(IL PRESIDENTE)
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ scelto tra i membri del Consiglio Direttivo dal quale a maggioranza dei voti è nominato.Il Presidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.-Il Presidente presiede l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’assemblea generale del quartiere.- La prima riunione del Consiglio Direttivo eletto a norma dell’articolo 5 è convocata e presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti nelle elezioni.-Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’assemblea generale di quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.
Articolo 14
(IL VICE PRESIDENTE)
Per il Vice Presidente vale quanto stabilito per il Presidente nei comma 1 e 2 dell’art.13.Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.-Il Vice Presidente è membro dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto.
Articolo 15
(IL SEGRETARIO)
Per il segretario vale quanto stabilito per il Presidente nei comma 1 e 2 dell’art.13.Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza e dell’assemblea generale di quartiere, custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale.-Il Segretario è membro dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle deleghe a lui conferite 
Articolo 16
(LE COMMISSIONI )
Possono far parte delle commissioni esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo.Il Presidente di commissione nomina i componenti della Commissione, organizza e coordina i lavori nell’ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica le nomine, i risultati e le proposte all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo.I Presidenti delle Commissioni durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.-I Presidenti delle Commissioni possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli.-I Presidenti delle Commissioni sono membri dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto secondo quanto stabilito dall’articolo 12.
Articolo 17
(ASSEMBLEA GENERALE DI QUARTIERE)
L’assemblea generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a cura del Presidente ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.-Dello svolgimento dell’assemblea generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza.
Articolo 18
(FINANZIAMENTO)
Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti.-Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.
Articolo 19
(ORGANO UFFICIALE DEL COMITATO DI QUARTIERE)
L’organo ufficiale del Comitato di Quartiere Millevoi-Ardeatina è il foglio informativo con diffusione cartacea e/o telematica sul sito ufficiale internet.Il foglio informativo è finanziato con le risorse del Comitato di Quartiere.Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore responsabile e dell’Ufficio di Redazione composto da quattro redattori.-Il Consiglio Direttivo, eventualmente redigendo ed approvando il Regolamento, disciplina l’attività del foglio informativo.-Il foglio informativo è aperto alla collaborazione di tutti i cittadini con le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina l’attività.-Il Consiglio Direttivo conferisce l’incarico al Direttore responsabile ed all’Ufficio di Redazione per un periodo non superiore alla scadenza del proprio mandato.-La sede legale del foglio informativo è presso la sede del Comitato di Quartiere e può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.Il foglio non ha fini di lucro e gli oneri ed i proventi della gestione finanziaria dello stesso sono rispettivamente a carico e a favore del Comitato di Quartiere. 
Articolo 20
(INFORMAZIONI SULLO STATUTO)
Copia del presente statuto e di eventuali modifiche, del Regolamento per le elezioni e di eventuali modifiche, deve essere inviata al Sindaco di Roma, al Presidente della XII Circoscrizione e diffuso tra la cittadinanza.
Firmato GIUSEPPE PAOLILLI Firmato MASSIMILIANO FANTINI Firmato ANGELO VALERI Firmato COSIMA ROTONDI Firmato ANGELINA DI CECCO Firmato CESARE FIADINI Firmato COSIMO DE LORENZO Firmato ALBERTO SCARPELLI Firmato ROBERTO BENEDETTI Firmato LINDA REA Firmato SONIA BENEDETTI Firmato GIANFRANCO GIORGIO FUCHS Firmato MARIA FRANCESCA SARULLO Firmato ALESSANDRO RISSO Firmato NAPOLEONE INTONTI Firmato ANNA MARIA LIPARI