Regolamento per le elezioni PDF Stampa E-mail

 

Articolo 1

(Dichiarazioni preliminari)

La disciplina delle elezioni dei componenti del Comitato di Quartiere si prefigge, nell’intenzione condivisa da tutti i promotori dell’Associazione, di assicurare la continuità dell’azione del Comitato attraverso il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i cittadini che vivono e operano sul territorio del quartiere Millevoi Ardeatina.

Articolo 2(Finalità delle elezioni)

Le operazioni da svolgere prima, durante e dopo il voto dei cittadini hanno lo scopo di eleggere i 15 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere.-

Articolo 3

(Periodicità delle elezioni)

Le elezioni devono essere indette ogni tre anni con le scadenze previste dall’articolo 5, secondo comma, dello statuto.-

Articolo 4

 (Diritto al voto)

Hanno diritto al voto tutti i cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio del Comitato di Quartiere Millevoi Ardeatina, quale descritto nell’allegato “A” dell’atto costitutivo.-

Articolo 5

(Diritto di candidatura)

Possono concorrere all’elezione dei 15 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Millevoi Ardeatina tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto ai sensi dell’art.4.-

Articolo 6

(Luogo delle elezioni)

Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso i locali della scuola pubblica del quartiere o, nel caso questi non fossero disponibili, presso altri  locali o sedi all’uopo preventivamente individuati dal Consiglio Direttivo, nei giorni ed orari dallo stesso stabiliti.-

Articolo 7

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, provvede a fissare la data ed il luogo delle elezioni, a stabilire i giorni e gli orari durante i quali sono raccolte le candidature, a determinare l’ammontare dell’eventuale contributo spese dovuto dai candidati ed a nominare la Commissione elettorale, impartendo le direttive per l’esecuzione degli adempimenti preliminari finalizzati alla presentazione delle candidature ed alla preparazione del seggio.

Agli effetti dell’art. 5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo provvede, altresì, a stabilire tempi e modi per comunicare alla cittadinanza la data e il luogo delle nuove elezioni e i termini per la presentazione delle candidature.

Articolo 8 (Commissione elettorale)

Dello svolgimento delle attività preliminari, della raccolta delle candidature, delle operazioni di voto e di quelle successive è incaricata la Commissione elettorale, all’uopo nominata dal Consiglio Direttivo contestualmente alla delibera che fissa la data ed il luogo delle elezioni.

La Commissione elettorale è formata da:-

·         il Presidente;

·         il Segretario;

·         uno o più scrutatori.-

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni i quali, però, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari, all’apertura del seggio, alle operazioni di voto ed a quelle ad esso successive.-

Articolo 9

 (Presentazione delle candidature)

Ogni cittadino che intenda candidarsi deve presentarsi presso la sede della Commissione elettorale nel luogo, nei giorni e negli orari indicati dal Consiglio Direttivo, munito della documentazione attestante la sua identità e il suo diritto di candidatura ai sensi del successivo art. 10.-

Il candidato deve sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dalla Commissione elettorale e contestualmente versare l’eventuale contributo spese precedentemente determinato dal Consiglio Direttivo.-

Sono ammessi a presenziare alle operazioni di presentazione delle candidature tutti i candidati.-

Articolo 10

(Documentazione del diritto di voto e di candidatura)

Gli elettori ed i candidati devono dimostrare di avere diritto di voto e o di candidatura esibendo valido documento di identità dal quale deve risultare, oltre alle generalità, anche la residenza nel quartiere.-

I cittadini non residenti, ma domiciliati, nel quartiere, per essere ammessi al voto o alla candidatura, devono esibire oltre a valido documento di identità anche l’ultima fattura relativa ad una delle seguenti utenze:- telefono, gas, acqua e luce.- la fattura relativa a dette utenze deve contenere i seguenti dati:-

·         Nome e cognome del titolare dell’utenza, uguali a quelli del documento esibito;

·         Indirizzo dell’utenza compreso nel territorio del quartiere:

·         Periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello dell’elezione o della candidatura.-

Articolo 11

(Lista dei candidati)

Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale compila la lista delle candidature ammesse.- La lista deve elencare, in ordine alfabetico di cognome, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo dei candidati.-

Nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale  provvede a far stampare le schede elettorali e la lista dei candidati per darne comunicazione ai cittadini.-

Di tutte le fasi della raccolta delle candidature deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.-

Articolo 12

(Operazioni preliminari all’apertura dei seggi)

Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:-

·         congruo numero di schede elettorali;

·         congruo numero di moduli per la rilevazione delle preferenze;

·         una o più urne per la custodia delle schede votate;

·         personal computer  portatile, o altro mezzo,  per la rilevazione  dei dati  personali  dei

       votanti e per il controllo della regolarità del voto;

·         materiali vari di cancelleria.-

Il Presidente ed il segretario della Commissione elettorale firmano le schede, una per una, nell’apposito spazio loro riservato, accertano che esse non presentino alcun segno e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all’apertura del seggio.-

Articolo 13

(Scheda elettorale)

La scheda elettorale deve contenere, in una o più colonne, la lista dei candidati in ordine alfabetico per cognome.-

Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d’ordine progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l’espressione del voto.-

Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi.-

La scheda elettorale deve riportare l’intestazione del Comitato di Quartiere e. per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 11.-

Articolo 14

(Operazioni di voto)

Nel  giorno fissato per le elezioni, il pubblico è ammesso al seggio, nell’orario stabilito dal Consiglio Direttivo, senza interruzione alcuna.-

Tutti  coloro  che,   alla  chiusura  del  seggio,  si trovassero  ancora  all’interno del seggio

saranno ammessi a votare.-

La Commissione Elettorale, prima di ammettere al voto l’elettore, deve controllare che lo stesso  vi abbia  diritto  e  che   non  sia  compreso  tra  coloro  che  tale  diritto  hanno già

esercitato all’evidente fine d’impedire che una persona voti più volte.-

All’elettore deve essere consegnata una penna non stilografica ad inchiostro indelebile ed una scheda contenente tutti i nominativi dei candidati onde lo stesso possa esprimere, in segreto, il voto.-

L’elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell’urna.-

Se, per un qualsiasi motivo, l’elettore, dopo essere stato registrato, non introduce la scheda nell’urna, la Commissione Elettorale ne prende nota  per segnalare poi il fatto nel verbale di scrutinio.-

Articolo 15

(Validità del voto)

L’elettore può esprimere fino a tre preferenze barrando con una croce, sulla scheda elettorale, il quadratino posto a sinistra del nominativo prescelto.- .E’ considerato valido il voto espresso con un qualsiasi segno, ben evidente, sul quadratino (croce, punto, cerchio, linea, etc) o sul nominativo

E’ considerato valido il voto che esprime una, due o tre preferenze.

Non è considerato valido il voto espresso con la sottolineatura del nominativo prescelto o con qualsiasi segno posto totalmente al di fuori del quadratino o del nominativo.-

Non è considerata valida la scheda con l’indicazione di preferenze superiori a tre.-

Non è considerata valida la scheda firmata dall’elettore o che riporti parole, frasi o segni che potrebbero identificare l’elettore.-

Non è considerato valido il voto espresso con un segno di colore diverso dal blu e dal nero.

Articolo 16

(Operazioni di scrutinio)

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede.-

Le schede devono essere aperte e contate.-

 Il numero delle schede deve essere uguale a quello  degli elettori che hanno votato.-

Nel caso il numero delle schede non sia uguale a quello degli elettori che hanno votato, le elezioni sono considerate valide solo se la differenza non sia superiore all’uno per cento dei votanti, considerando possibile, entro tale limite, un mero errore di omessa registrazione.- Se viene riscontrata una differenza superiore all’uno per cento, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara nulle le elezioni che dovranno essere ripetute.-

La Commissione, prima d’iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche.-

Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede.-

La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato.-

La Commissione Elettorale accerta, altresì, che il complessivo numero di preferenze espresse sia uguale a quello risultante dalla somma delle preferenze ricevute da ciascun candidato.- Eventuale differenza va corretta prima della proclamazione degli eletti.-

Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale proclama eletti i quindici candidati che hanno ricevuto più voti.- Nel caso a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze, nella graduatoria finale il più anziano di età precederà il più giovane.-

Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto  dal  Presidente  e

dal Segretario della Commissione Elettorale.-

La Commissione Elettorale provvede a dare apposito avviso ai cittadini del risultato delle operazioni di scrutinio.-

Articolo 17

(Conclusione delle elezioni)

Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al consigliere  che ha ricevuto più preferenze.-